Dirigente Responsabile: --
La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, difatti la L. 190/2012 prevedeva che in ciascuna amministrazione fosse nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e un Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità (RTI), la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto tali incarichi e ne ha rafforzato il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.
Il decreto stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici dell’azienda competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».
I compiti prioritari, in capo al RPCT, secondo quanto previsto dalla L. n.190/2012, come modificata dal d.lgs. 97/2016, si sostanziano nel:
Si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, viene prevista difatti la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di conseguenza l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di un separato atto, ma è parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Il d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e le recenti Linee Guida dell’ANAC (Delibera n. 833/2016) definiscono che il RPC ha il compito di:
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 il RPCT cura:
L’internal Auditing è una funzione di controllo indipendente preposta alla verifica dell’adeguatezza dei sistemi di controllo aziendali. Svolge un controllo di terzo livello presidiando i controlli di secondo livello svolti dalle altre funzioni aziendali e quelli di primo livello attuati dai dirigenti responsabili dei processi aziendali. Il suo scopo è di supportare l’organizzazione nel perseguire i propri obiettivi tramite un approccio sistematico volto a identificare, monitorare e migliorare il sistema di gestione dei rischi. Il responsabile della funzione di Internal Auditing individua, per ciascun audit, i componenti del Gruppo le cui competenze professionali sono maggiormente attinenti al processo oggetto di audit, costituendo il Gruppo di audit. Vengono inoltre individuati di obiettivi di periodo che costituiscono il Piano di Internal Auditing che dettaglia anche i soggetti coinvolti, i processi oggetto di indagine ed il relativo crono programma. L’internal audit è stato istituito in azienda con deliberazione n.1055 del 15.12.2015 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
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