Area Dipendenze – A
Accertamento e certificazione dello stato di tossicodipendenza nei lavoratori
L'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 inserisce l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, tra le condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono incompatibili con le mansioni lavorative elencate nell'allegato I ("Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terze persone"), parte sostanziale e integrante della stessa Intesa.
La sorveglianza sanitaria, per la prima volta, non è quindi rivolta solo alla salute del lavoratore, ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi. Questo concetto ha trovato ulteriore conferma nell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 che, relativamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Le "sostanze stupefacenti e psicotrope" oggetto dell'Intesa sono quelle iscritte nelle tabelle I e II , aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute.
E' importante sottolineare che anche l'uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con lo svolgimento delle mansioni interessate. Tra esse si deve porre particolare attenzione anche all'uso di alcuni farmaci quali ad es. benzodiazepine, metadone e buprenorfina.
Norma di riferimento è l'art. 125 del D.P.R. 309/90 a seguito del quale, tuttavia, non era mai stato prodotto il Decreto Ministeriale con l'elenco delle mansioni lavorative a rischio, elenco che è ora identificabile nell'allegato sopra richiamato. Rispetto all'art. 125 viene però introdotta una valutazione anche riguardo all'assunzione saltuaria di sostanze stupefacenti e psicotrope, riconosciuta come rischio professionale specifico, per la quale al Medico Competente è delegata un'importante funzione di controllo.
Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza ai sensi dell' art. 2, comma 1, del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata " Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza sono stati affidati dalla ASL della Provincia di Varese, per il periodo 2009-2015, alla Sede SerD di Varese.
Allo scopo il Medico Competente, effettuati gli accertamenti di primo livello nell'ambito degli obblighi a lui assegnati e nella sua piena responsabilità in relazione alle diverse ipotesi prospettate dall' "Accordo" e dalla "Circolare", inoltra tempestivamente formale richiesta al SerD di Varese per l'accertamento della presenza o assenza di tossicodipendenza, allegando una breve relazione clinica contenente l'esito degli esami tossicologici di primo livello, nonché degli eventuali accertamenti effettuati.
Procedure accertative di secondo livello attuate dalla "Struttura Sanitaria Competente"
Il SerD di Varese è stato preposto ad attuare - attraverso i propri Dirigenti Medici - tutte le procedure idonee a diagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore già risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente e a rilasciare la conseguente certificazione dell'esito.
Al fine di redigere la specifica certificazione il Medico del SerD effettua:
- una Prima Visite Medica;
- due esami diagnostici di laboratorio per la ricerca delle droghe d'abuso o loro metaboliti: uno sulle urine e uno su matrice cheratinica (capello o pelo pubico); entrambi effettuati a cura del Laboratorio di Tossicologia dell'Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi di Varese
- una Visita Medica successiva per la restituzione degli esiti degli accertamenti tossicologici, il counseling medico-tossicologico e la comunicazione del contenuto della certificazione.
La eventuale controanalisi, richiesta dal lavoratore, deve essere richiesta al medesimo Laboratorio o altro laboratorio B2 di cui alla DGR. V/61342 del 20.12.1994 come aggiornato dalla circolare regionale del 22.01.2009 ed eseguita entro 30 giorni dalla richiesta e la data di esecuzione comunicata dal Laboratorio almeno 15 giorni prima al lavoratore e al medico competente. Il lavoratore o suo consulente tecnico hanno facoltà di assistere. In caso di risultato discordante il giudizio finale verrà espresso da una struttura di Tossicologia Forense scelta in accordo tra datore di lavoro e lavoratore tra quelle in Regione Lombardia, con valutazione solo mediante riconsiderazione dei dati precedenti e non mediante nuova analisi.
Qualora la valutazione medica e gli esiti delle analisi di laboratorio (matrice urinaria e cheratinica) riferiscano assenza di uso di sostanze stupefacenti, il Medico del SerD rilascia un giudizio di "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti.
In caso contrario, in presenza di riscontro anamnestico e positività per una o più sostanze agli accertamenti di laboratorio (matrice urinaria e cheratinica ), il Medico del SerD rilascia giudizio di "presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti per ...."; ovvero di "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti con riscontrato uso di....".
Acquisiti gli elementi valutativi sopra indicati il Medico del SerD certifica la diagnosi mediante apposito modulo, da trasmettere al Medico Competente insieme a una copia degli esiti degli esami di laboratorio effettuati.
Ove i criteri diagnostici non abbiano determinato una certificazione di "presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti" ma un uso di sostanza/e, il SerD invia una comunicazione al Medico Competente in ordine agli accertamenti clinici e tossicologici necessari per effettuare il "monitoraggio cautelativo" del lavoratore in questione. Tale monitoraggio è comunque effettuato a cura del Medico Competente, in accordo con le indicazioni del SerD.
I costi relativi agli accertamenti di laboratorio, alle visite mediche, alle certificazioni emesse sono a totale carico del datore di lavoro.
Entro 30 giorni dalla richiesta del Medico Competente tale certificato, insieme ai referti degli esami eseguiti, viene trasmesso in busta chiusa con raccomandata R.R. intestata "Al Medico Competente (nome e cognome) c/o la Ditta (nome e indirizzo)".
Nel caso in cui il lavoratore non si sottopone al primo invito all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, il Medico del SerD dispone, entro breve tempo, un nuovo accertamento. Nel caso in cui il lavoratore, senza giustificato motivo, non si sottopone nemmeno con questo secondo invito all'accertamento il Medico del SerD ne dà comunicazione al Medico Competente affinché quest'ultimo possa informare il datore di lavoro che è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I dell' "Intesa" fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
Ove i criteri diagnostici risultavano soddisfacenti per una diagnosi di "presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti", il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni a rischio, deve sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato, da eseguire presso il SerD e a totale onere economico del SSN secondo quanto indicato nell'art. 124 del DPR 309/90 e successive modificazioni.