Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

 

Riferimento normativo: Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell'obbligo: Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Responsabile della pubblicazione del dato: Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza
Responsabile dell'inserimento del dato: Tutte le Strutture per l'eventuale parte di Competenza

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Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
L’ospedale, quindi, acquisisce d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
In alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, l’ospedale accetta la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

 

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