Come si comporta il Ser.D con la privacy?

È garantita la massima riservatezza, secondo il "testo unico sulla privacy" emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la Legge 21 febbraio 2006, n. 49 "Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″.
Nel corso del primo contatto (Accettazione-Accoglienza), qualora la persona intenda procedere con la Valutazione Multidimensionale Integrata, viene richiesta previa adeguata illustrazione la sottoscrizione di uno specifico "Consenso al trattamento dei dati personali" (ai sensi degli artt. 23-24 del Codice della Privacy - L. 196/2003 - il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente con il consenso preventivo, esplicito e libero espresso dell'interessato che deve essere inequivocabile) del "Consenso agli interventi sanitari e psico-socio-educativi" inerenti detta VMI (il consenso informato è una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, previa la necessaria informazione sul caso da parte del medico proponente: in sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico).
Contestualmente alla stesura del "Piano di Trattamento Individuale" viene richiesta la sottoscrizione per accettazione di apposito "Consenso al Trattamento" specificandone i contenuti e le caratteristiche. Nessun atto medico o psico-socio-educativo potrà essere intrapreso dal SerD in assenza dell'apposito consenso