Ambulatori Commissi
FAQ Commissioni medico legali e patenti
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Introduzione normativa
Art. 32 Legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti" (Modifiche agli articoli 119 e 126 del C.d.S.). Con l'emanazione della Legge 472 del dicembre 1999 sono state introdotte delle importanti innovazioni per il conseguimento e rinnovo della patente di guida per i soggetti diabetici. L'articolo 119 DL n. 285 del 30 aprile 1992 è stato così modificato ed integrato:
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dal Medico abilitato dal Ministero dei Trasporti che indicherà l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida;
d-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE, AK e BK e sottocategorie è effettuato dalla Commissione Medica Patenti integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità".In pratica
Con le modifiche apportate al nuovo Codice della Strada, i pazienti diabetici, in condizione di adeguato compenso della malattia, possono ottenere il rilascio od il rinnovo della patente A, B e BE come tutti gli altri cittadini; l'unica differenza consiste nella necessità di produrre la scheda di valutazione rilasciata dallo specialista diabetologo.
Qualora venga rilevata la presenza di complicanze, il medico accertatore, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, può ridurre la validità della patente o inviare il paziente alla Commissione Medica Patenti.
I soggetti diabetici con patente di guida A, AE, B, BE, CIGC che non presentano le gravi complicanze del diabete mellito quali ad esempio la retinopatia proliferante, l’insufficienza renale cronica di grado medio e grave e le cardiopatie ischemiche, possono effettuare la visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida dal Medico abilitato dal Ministero dei Trasporti presso il proprio Distretto Sociosanitario di Base o presso le agenzie competenti.
Patenti di guida AK, BK, C, CE, CK, D, DE, DK, E, la visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida del soggetto diabetico va effettuata presso lla Commissione Medica Patenti.
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Non esiste un termine di legge perentorio e la Commissione ha libera facoltà di chiedere accertamenti che attestino lo stato di salute al momento della visita.
Orientativamente, salvo rilevanti eventi successivi che dovranno essere dichiarati al momento della visita mediante l’autocertificazione, possono essere considerati validi gli accertamenti effettuati negli ultimi 90 gg, in analogia al disposto del art 119 cds che fissa in tale termine la validità dei certificati emessi dalla Commissione Medica Patenti.
Le scadenze particolari sono invece fissate per:
Relazione cardiologica per cardiopatici portatori di ICD: non antecedente i 30 giorni dalla data fissata per la visita medica di Commissione.
Relazione neurologica per epilessia: non antecedente i 30 giorni dalla data fissata per la vista di medica di Commissione
La discrezionalità tecnica dei componenti la Commissione, permette di valutare, caso per caso, comunque l’opportunità di richiedere l’esecuzione di indagini clinico/strumentali più recenti.
Peraltro, per la natura stessa delle certificazioni mediche, si è ritenuto di non applicare in senso estensivo il disposto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 che fissa nel termine dei 180 gg la validità dei certificati rilasciati da Enti Pubblici.
Importante che le certificazioni prodotte siano quelle richieste: ad esempio il solo ECG non vale come visita cardiologica.
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Può rivolgersi anche ad una struttura privata convenzionata. Si rammenta che gli accertamenti sanitari richiesti sono totalmente a carico dell'utente.
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Deve tornare in Commissione Medica Patenti se in occasione dell'ultima visita la Commissione non ha espressamente dichiarato “NON PIU’ DI COMPETENZA CML”.
Quanto sopra salvo eventuali modifiche della normativa.
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La normativa vigente non vieta di rivolgersi a qualsiasi altra Commissione Medica Patenti operante sul territorio nazionale, tuttavia l’interessato dovrà prima accertarsi che l’altra Commissione accetti i NON residenti.
Non sono previste dal Codice della Strada Commissioni Mediche Patenti private.
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In attesa della visita si potrà avere un permesso provvisorio.
Il permesso provvisorio viene concesso dalla Motorizzazione Civile di Varese presentando la prenotazione che viene rilasciata dall’Ufficio Segreteria della Commissione Medica Patenti al momento della presentazione della domanda.
N.B.
- Il permesso non può essere rilasciato qualora la domanda di prenotazione per la visita medica di Commissione sia pervenuta in data successiva alla scadenza della patente,
Il permesso non può essere inoltre rilasciato in caso di provvedimento di revisione della patente
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Alcuni Utenti presentano la domanda in ritardo perché aspettano la comunicazione che la patente è in scadenza, come magari avvenuto in precedenza.
L'avviso a cui ci si riferisce non era inviato dalla Commissione Medica Patenti ma dalla Motorizzazione Civile, che non fornisce più tale servizio.