COLLEGIO SINDACALE

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 15, della L.R. 23/2015 e s.m.i., nonché dai commi 1 e 2 dell’art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Collegio Sindacale, nominato dal Direttore Generale, esercita i poteri di verifica della regolarità amministrativa e contabile nonché di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Azienda. Esprime pareri obbligatori sul Bilancio di Previsione, sulle Certificazioni Trimestrali, sulle variazioni di Bilancio, sul Bilancio d’Esercizio e sui risultati della gestione. Esprime altresì pareri su singoli atti assunti dal Direttore Generale, ove richiesto dalle superiori autorità vigilanti.
I componenti del Collegio, sulla base dei programmi concordati collegialmente, possono procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Il successivo comma 3 dell’art 3-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., stabilisce che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta  Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3-ter, i riferimenti contenuti nella normativa vigente al Collegio dei Revisori delle precedenti ASL e Aziende  Ospedaliere, si intendono applicabili al Collegio Sindacale.
La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dal Collegio all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore Generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti, si dovrà procedere alla ricostruzione dell'intero Collegio.
Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostruzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

 

Delibera 565 del 20.10.2022 - Nomina Collegio Sindacale dell'ASST dei Sette Laghi

Delibera 742 del 29.12.2022 -  Insediamento Collegio Sindacale dell'ASST dei Sette Laghi

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023