VIOLENZA DOMESTICA PROVVEDIMENTI/RIMEDI NELL’AMBITO DEL DIRITTO CIVILE
VIOLENZA DOMESTICA PROVVEDIMENTI/RIMEDI NELL’AMBITO DEL DIRITTO CIVILE
- Definiamo laVIOLENZA DOMESTICA: essa è rappresentata da «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”
- Definiamo la VIOLENZA DI GENERE: rappresentata dalla «VIOLENZA CONTRO LE DONNE» segnatamente : «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato», giungendo a rappresentare una forma di discriminazione vera e propria
- Definiamo gli ABUSI FAMILIARI: le condotte di abuso citate dalla legge richiamano una specifica categoria di condotte di violenza, che merita ulteriore specificazione, stante la ricorrenza delle stesse nei procedimenti relativi ai minori:
Tali condotte quindi possono essere sia quelle agite contro il partner, sia quelle agite nei confronti dei minori, anche nella forma assai ricorrente della cd “violenza assistita”.
Menzione a parte, ma pur sempre rientrante nella fattispecie degli abusi familiari, meritano quei casi nei quail ad agire violenza e/o abusi siano i discendenti nei confronti degli ascendenti” I figli contro i genitori e/o i nipoti contro i nonni),per le quail sono attuabili gli ordini di protezione di cui sopra.
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE
Sempre più spesso si apprendono notizie di donne che desistono dal chiedere tutela giudiziaria poiché vige la percezione di una assenza di tempestività delle misura.
Questa però è informazione non completa e GRAVEMENTE pericolosa.
Infatti, se è vero che le cronache riportano spesso che la vittima “si era rivolta alle autorità ..” è anche vero che bisognerebbe completare l’informazione mediatica valutando ed evidenziando nel caso specifico cosa si sia inceppato nella macchina degli interventi. Evitando quindi di lasciare ampie zone d’ombra nella quali vanno a radicarsi il senso di frustrazione e di impotenza delle vittime.
Il controllo delle informazioni evitando che restino parziali e diventino corollari di inefficienza, è di fondamentale importanza, perché la sfiducia negli strumenti giudiziari può creare più vittime tra le donne rassegnate all’idea che “non serva a nulla denunciare”.
Informare in maniera capillare giungendo a tutti gli strati della cittadinanza, dalle scuole ai presidi ospedalieri, nei quali le vittime possono ricevere le indicazioni e le informazioni in maniera più semplice e dettagliata possibile ad interrompere il ciclo della violenza domestica nel quale si ci trova.
MA COME INTERROMPERE IL CICLO DELLA VIOLENZA DOMESTICA?
In primo luogo è bene sfatare il mito o stereotipo che “l’unico luogo di accertamento della violenza, sia il Giudizio Penale”. La corretta informazione infatti deve poter illustrare anche rimedi diversi dalla sola sede penale alla quale rivolgersi.
Finalmente, la recente riforma del processo di Famiglia ha disancorato l’ambito di applicazione della tutela contro le violenze domestiche dalla commissione e dall’accertamento del reato specifico, valorizzando la peculiare funzione del giudice della famiglia che deveaccertare la violenza, non già il reato, potendovi essere violenza anche in assenza di condotte penalmente rilevanti rimproverabili all’autore.
Questo è uno dei passaggi fondamentali del nuovo assetto normativo che permette al giudice l’Accertamento della violenza nella fase preliminare del procedimento, così da interrompere al più presto il ciclo della violenza.
QUANDO AL GIUDICE CIVILE SI CHIEDE DI ACCERTARE L’ESISTENZA DI CONDOTTE VIOLENTE?
Ebbene ricordiamo che oltre agli ordini di protezione, già disciplinati ante riforma dagli artt. 342 bis e ter c.c., e successivamente riorganizzati ed introdotti nella disciplina processuale dall’art. 473 bis n. 69 e segg. cpc, esistono anche i procedimenti civili per la separazione/divorzio con o senza prole, oltre ai procedimenti per l’affidamento dei figli nati da coppie non coniugate.
Orbene, nell’ambito di tali procedimenti al giudice civile ove vengano allegate condotte violente, è oggi riconosciuta ampia possibilità di gestire i tempi del procedimento nel quale è possibile dar corso ad una “corsia preferenziale” per la quale si attua:
- Abbreviazione dei termini processuali
- Attribuzione di ampi poteri d’ufficio al giudice (istruttori e non) à per consentire al giudice della famiglia accertamento solerte della violenza
- Assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti
Ed infatti la recente riforma processual-civilistica ha introdotto la sezione “Della violenza domestica e di genere” consente una risposta più immeditata alla richiesta di tutela grazie ai seguenti elementi di novità :
- ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DI ALLERTA
- PREVISIONE DI UNA CORSIA PREFERENZIALE PER I PROCEDIMENTI CON ALLEGAZIONI DI VIOLENZA
- ACCERTAMENTO DELLA VIOLENZA NELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO
- ATTRIBUZIONE DI AMPI POTERI D’UFFICIO AL GIUDICE (ISTRUTTORI E NON)
COSA SONO GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMIGLIARI E QUANDO È POSSIBILE CHIEDERLI/OTTENERLI
Gli ordini di protezione sono provvedimenti di tipo cautelare concessi a richiesta di parte sul presupposto della verosimiglianza del pericolo cui è sottoposta la vittima (coniuge o ex coniuge, convivente more uxorio o ex convivente, unito civilmente, conviventi a vario titolo tipo genitori/figli)
La legge prescrive quindi che “quando la condotta del coniuge o partner o di altro conviventeè causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70 cpc
Attenzione il presupposto della convivenza non è più condizione necessaria:
I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti di cautela, anche quando la convivenza è cessata“:rilevante elemento di novità che ridefinisce i presupposti degli ordini di protezione:
- istanza di parte
- grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà;
- convivenza, ma anche EX CONVIVENZA(coniuge, convivente more uxorio, unito civilmente, conviventi a vario titolo tipo genitori/figli)
ULTERIORE NOVITÀ DELLA RECENTE RIFORMARIGUARDA LA POSSIBILITA’ DI CHIEDERE GLI ORDINI DI PROTEZIONE ANCHE NEI GIUDIZI DI MERITO
Gli ordini di protezione trovano,infatti, pieno e legittimo ingresso nel procedimento di merito, ben potendo il giudice della famiglia, nei procedimenti nei quali sia stata allegata violenza, emettere i provvedimenti più opportuni per la tutela del minore e della vittima tra i quali anche provvedimenti aventi il medesimo contenuto di quelli di cui all’art. 473-bis.70 c.p.c.à gli ordini di protezione appunto
Pertanto il ricorso per ottenere gli Ordini di protezione, può essere proposto sia in un momento precedente la trattazione della causa cd di merito (la separazione, il divorzio, o la regolamentazione dell’affidamento minori nati da coppia non coniugata), ma anche in pendenza dei predetti procedimenti, innanzi al giudice che li conduce che può assumerli in via cautelare ad esito di una sommaria istruttoria e con l’utilizzo di poteri istruttori anche ufficiosi.